(Pubblicato nel 1o suppl. ord. del Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 23 dicembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche dell'art. 1 (Finalita') della legge regionale n. 105/1980 1. Il secondo alinea del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) e' cosi' sostituito: "concorrere alla protezione dell'ambiente e alla vigilanza in materia ecologica, nonche', a norma degli articoli 6 e 8 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), all'accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica, contenute in singole leggi e, ai sensi di quanto disposto all'art. 5, comma 1, in regolamenti comunali e provinciali". 2. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 105/1980 e' cosi' sostituito: "Le guardie ecologiche volontarie, in caso di accertamento di violazioni delle leggi e dei regolamenti comunali e provinciali in materia ecologica, redigono, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 90/1983, verbali nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore e li trasmettono all'ente da cui dipendono". 3. Dopo il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 105/1980, come sostituito dalla presente legge, e' inserito il seguente comma: "Il servizio volontario di vigilanza ecologica partecipa e collabora alle attivita' di controllo ambientale di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - A.R.P.A.)".